COSA SIGNIFICA “SPETTACOLO VIAGGIANTE”
Dalla fine dell’800 con la locuzione “spettacolo viaggiante o “spettacoli viaggianti” venivano indicati i pubblici trattenimenti installati in genere durante le feste cittadine. Il termine viene ripreso in numerosi atti e regolamenti dal 1930 fino ad oggi. Nel 1968, con la legge 18 marzo 1968 n. 337, viene istituito l’Elenco delle attrazioni, con decreto ministeriale, oggi interdirettoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ composto da circa 150 tipologie di attrazioni e spettacoli – dalla giostra per bambini alla ruota panoramica, il teatro di burattini, le piste di pattinaggio, i giochi a gettone, il circo, l’arte di strada ecc. – che vengono ritenute appunto “viaggianti” anche se installate in forma permanente, nei parchi giochi cittadini o nei grandi parchi di divertimento. L’esercizio viene autorizzato ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. .
“Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive,
delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi – automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno,
su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.”