Luna Park Italia

LA LEGGE 337/1968

La legge 337/1968 Alla fine degli anni ’60 l’ANESV– associazione più antica e rappresentativa del luna park e dei parchi di divertimento – ottenne la promulgazione della 18 marzo 1968, n. 337 che, unica in Europa, continua a tutelare l’esercizio di questa attività.
Esisteva ancora, a quei tempi, il Ministero dello spettacolo, successivamente soppresso con referendum abrogativo, ed il Ministro Achille Corona fu sensibile alle istanze di migliaia di esercenti dello spettacolo viaggiante itinerante e degli impresari che organizzarono i primi luna park permanenti (Luneura Roma, Lunapark Idroscalo a Milano ed Edenlandia a Napoli) .
Tanti sono gli aspetti che la legge 337/1968 regolamenta e tanti, purtroppo, gli articoli abrogati per garantire una sorta di liberalizzazione che ha reso un ottovolante gestibile da chiunque, anche se privo delle necessarie competenze professionali . La legge tratta della individuazione delle aree e trasparenza nelle assegnazioni degli spazi per il luna park, di abbattimenti dei costi per l’occupazione del suolo pubblico, di tariffe elettriche, di aspetti previdenziali – allo spettacolo viaggiante fu estesa quella che all’epoca si chiamava la mutua commercianti ovvero la gestione previdenziali degli esercenti il commercio – di contributi per danni da eventi fortuiti, difficoltà di gestione ed iniziative promozionali, educative ed assistenziali. Per approfondire, ecco i testi della legge 337/1968 e della relazione che accompagna il disegno di legge, un documento prezioso per chi voglia approfondire le logiche che hanno condotto la stesura del testo da parte della Camera dei Deputati. Tra gli articoli più interessanti della legge 337:
A) L'ARTICOLO 1 E LA FUNZIONE SOCIALE
L’articolo 1 e la funzione sociale Dal riconoscimento della funzione sociale , ampiamente commentata su questo sito a questo link, derivano infatti gli interventi dello Stato a tutela dell’esercizio di questa forma di spettacolo popolare, ma anche della qualificazione professionale degli esercenti spettacoli viaggianti.
B) L’ARTICOLO 4 e L'ELENCO DELLE ATTRAZIONI
Fondamentale all’epoca, ed ancora oggi, fu l’istituzione dell’Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, noto come elenco delle attrazioni: Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi – automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.
A cosa serve? L’elenco delle attrazioni viene utilizzato nel: -applicare lo specifico regime fiscale e l’aliquota IVA del 10% riconosciuta alle attività di spettacolo
- predisporre i documenti tecnici necessari all’assegnazione del codice identificativo delle singole attrazioni, ai sensi del DM 18 maggio 2007;
-aggiornare le licenze di pubblica sicurezza di cui all’art. 69 TULPS;
-assegnare i contributi per l’acquisto di nuove attrazioni ed il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti da parte del MIBACT;
-fruire degli abbattimenti dei tributi locali, quali Tassa di occupazione del suolo pubblico ed imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
-verificare la sicurezza delle attrazioni da parte delle Commissioni – comunali o provinciali - di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo (CPVLS o CCVLS);
-applicare lo specifico regime fiscale e l’aliquota IVA del 10% riconosciuta alle attività di spettacolo.
L'ARTICOLO 9 E L'ELENCO DELLE AREE ED IL REGOLAMENTO DI CONCORSO
Fondamentale per il settore è l’articolo 9 : Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo. Attualmente non tutti i Comuni italiani hanno dato seguito a quanto previsto dall’articolo 9, tuttavia sono stati deliberati da centinaia di amministrazioni comunali gli elenchi delle aree disponibili ed i regolamenti di concessione, con indicazione dei criteri di priorità in caso di molteplicità di domande rispetto agli spazi disponibili. Si vieta anche l’esperimento d’asta, eliminando una modalità di concessione al miglior offerente che non va nella direzione del rispetto del lavoro delle imprese.